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  Statuto - Delega

 

   
Statuto 
 
 
 

Art. 1 - Costituzione

       Per iniziativa di un gruppo di appassionati di attività subacquea e di mare, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile,  si è costituito il CLUB SUB AMICI DEL MARE, in seguito denominato C.S.A.d.M. o Club, con sede in Piazza Marconi 7 Vimercate.

       I Soci fondatori sono Luciano Soliman e Luigi Stefanelli.

Art. 2 - Scopo

Lo scopo primario del C.S.A.d.M. è quello di far conoscere, apprezzare ed amare il mare a tutti coloro che desiderano scoprirne i segreti e le bellezze e far si che tali restino nel tempo. Questo si realizzerà attraverso: 

a.    promozione di attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della nostra principale attività sportiva;

b.    l’organizzazione di corsi di avviamento, perfezionamento e mantenimento  di attività subacquea, nonché corsi di formazione e di qualificazione per gli operatori del settore;

c.     l’organizzazione di corsi di avviamento, perfezionamento e mantenimento di attività subacquea per i portatori di handicap fisici;

d.    la promozione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alla subacquea;

e.     l’organizzazione di manifestazioni sportive, in via diretta o in collaborazione con altri soggetti;

f.     lo studio, la promozione e lo sviluppo di nuove metodologie atte a migliorare l’organizzazione e la pratica della subacquea dilettantistica dei propri Soci;

g.     gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a piscine e/o strutture sportive di vario genere;

h.    l’organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative delle diverse discipline sportive acquatiche;

i.     l’organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero anche mediante gruppi di studio, proiezione di filmati tematici o meno, conferenze ecc.ecc..

 

Il C.S.A.d.M. non ha scopi di lucro, è apolitico e rimane estraneo a partiti e organizzazioni sindacali operando esclusivamente per fini sportivi ricreativi e culturali.

 

Il Club inoltre potrà promuovere convenzioni particolari con fornitori di beni inerenti alle attività subacquee, allo scopo di ottenere favorevoli condizioni di acquisto a diretto ed esclusivo vantaggio dei propri Soci.

         La sua figura giuridica è quella delle associazioni sportive dilettantistiche.

Art. 3 - Durata

         l C.S.A.d.M. ha durata illimitata e può decidere di aprire altre sedi o filiali nel resto del mondo.

La gestione nonché il funzionamento del Club è basato sulla volontà, solidarietà e pluralismo democraticamente espresse dai Soci.

Art. 4 – Soci

 

Il numero dei Soci è illimitato.

 

Possono essere Soci del C.S.A.d.M. persone fisiche, Società o Enti a patto che ne condividano gli scopi e che si impegnino alla loro realizzazione.

 

L'ammissione a Socio avviene mediante presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo, tramite il modulo predisposto dal Club, il quale decide senza obbligo di motivazione; in caso di accettazione il nuovo Socio sottoscrive il presente statuto impegnandosi ad attenersi allo stesso e ad osservare gli eventuali regolamenti e/o  delibere adottate dagli organi del Club.

 L’iscrizione si rinnova in modo automatico e tacito previo versamento della quota Sociale nei tempi previsti dal presente statuto.

 

Soci del C.S.A.d.M. sono:

 

a.    Soci effettivi: i Soci fondatori e tutti i Soci che hanno almeno un anno di anzianità; 

b.    Soci ordinari: tutti i Soci nuovi inscritti; 

 

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

 

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

 

I Soci hanno il diritto:

 

c.   di partecipare a tutte le attività promosse dal Club;

d.   di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche  in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

e.    di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;

i Soci hanno il dovere:

 

a.    di osservare lo Statuto nonché le delibere assunte dagli organi Sociali;

b.    di versare il contributo associativo entro un mese dall’inizio dell’anno Sociale;

c.    di pagare, prima dello svolgimento, ogni attività a cui intendano partecipare;

  

Art. 6 – Quota associativa

  

I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

 

Tale quota sarà determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

 

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

  

Art. 7 – Esclusione di un Socio

  

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:

 

a.    che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Club;

b.    che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 2 mesi dal termine ultimo;

c.      che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Club;

d.    che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, compresi quelli morali, al Club.

 

Le deliberazioni prese in materia di esclusione saranno comunicate ai Soci destinatari mediante lettera la quale conterrà la motivazione.

 

L’esclusione prevista al punto b) è automatica; a discrezione del Consiglio Direttivo potrà essere inviata al Socio moroso lettera con l’invito a regolarizzare la propria posizione.

 

Il Socio interessato dal provvedimento di esclusione ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti che hanno portato  al provvedimento.

 

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro Soci; l’annotazione sarà fatta decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

  

Art. 8 – Risorse economiche

  

Il C.S.A.d.M. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

 

a.    quote e contributi degli associati;

b.    entrate derivanti da corsi di subacquea;

c.    quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;

d.    eredità, donazioni e legati;

e.    contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

f.     contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

g.    entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

h.    proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali propri del Club;

i.     erogazioni libere degli associati e dei terzi;

j.     entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

k.    altre entrate compatibili con le finalità Sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.

 

Il fondo comune, costituito, per esempio, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Club, non è mai ripartibile fra i Soci durante la vita del Club né all'atto del suo scioglimento.

 

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività  previste dal presente statuto.

 

Art. 9 – Esercizio Sociale

 

L’esercizio Sociale va dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.

 

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea dei Soci.

 

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio (ossia entro novembre).

 

Ai Soci che ne faranno richiesta, il Consiglio Direttivo fornirà copia del rendiconto.

 

Art. 10  - Gli organi del Club

Sono organi del C.S.A.d.M.:  

a.    l'Assemblea dei Soci;

b.    il Consiglio direttivo;

c.      il Presidente;

 

Art. 11 - Assemblee

 

 

l'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L’Assemblea ordinaria provvede:

 

a.    all’approvazione del rendiconto economico e finanziario;

b.    alla elezione del Presidente del Club e dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c.      a deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Club riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d.    stabilire il programma culturale didattico e ricreativo; 

e.     ad approvare gli eventuali regolamenti.

 

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio Sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea potrà essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio Sociale.

 

L’Assemblea straordinaria si riunisce:

 

a.    per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento del Club, nominando i liquidatori;

b.    su decisione del Consiglio direttivo;

c.      su richiesta di almeno un terzo dei Soci con indicazione degli argomenti da trattare;

d.    su richiesta dal Socio escluso;

 

In questi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

 

Le delibere delle Assemblee sono valide quando votate dalla maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei Soci effettivi, per le modifiche statutarie e dei tre quinti (3/5) degli associati per la delibera di scioglimento del Club.

  

Gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, saranno comunicati ai Soci mediante l'esposizione all'albo Sociale (quest’ultimo può anche essere telematico, nel senso che potrà essere composto da uno spazio apposito all’interno del sito del Club opportunamente portato alla conoscenza di tutti Soci), diramati con circolare ai Soci e/o tramite e-mail e/o messaggio telefonico, almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita.

 

I suddetti mezzi possono essere usati tutti insieme o singolarmente.

 

 

Art. 12 – Modalità di svolgimento delle Assemblee

  

 

Nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, hanno diritto di voto i Soci, di età superiore a 18 anni, in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

 

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro Socio; non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo.

 

In prima convocazione l’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto.

 

In seconda convocazione, l’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

 

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno; esse devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Le votazioni vengono fatte per alzata di mano o per appello nominale; le deliberazioni assunte sono vincolanti.

 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; ad ogni Assemblea viene nominato un Segretario col compito di redigere il verbale.

 

Tutti i verbali saranno conservati, a cura del Presidente, per almeno 10 anni.

 

 

Art. 13  - Consiglio direttivo

 Il Consiglio direttivo è così composto:  

1.        il Presidente;

2.        il Segretario economo;

3.        il Direttore didattico; 

4.        il Responsabile delle relazioni pubbliche;

5.        il Responsabile organizzativo. 

 

 Il Consiglio direttivo resta in carica due anni Sociali ed è rieleggibile. Esso può incaricare i Soci, non appartenenti al Consiglio direttivo, ad organizzare iniziative nell'ambito degli scopi Sociali.

 

Il Consiglio direttivo esercita le seguenti funzioni:

 

1.     Propone e decide in merito alle attività ed iniziative del C.S.A.d.M. 

2.     Coordina e pone in atto tutte le iniziative del programma annuale, nell'ambito degli scopi Sociali. 

3.     Stabilisce la quota annuale di inscrizione, esamina ed accoglie le domande di inscrizione dei nuovi Soci. 

4.     Può radiare dal C.S.A.d.M., per gravi motivi, i Soci che compiono atti contrari al C.S.A.d.M. ed ai suoi scopi. 

5.     Amministra i fondi Sociali, controlla e verifica il rendiconto economico. 

6.     Convoca le Assemblee.

 

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice e con la presenza di almeno tre membri.

 

Qualsiasi decisione deliberata dal Consiglio direttivo deve essere comunicata ai Soci, il più presto possibile, utilizzando gli stessi criteri previsti per la convocazione delle Assemblee (art. 11).

 

Le funzioni dei consiglieri sono gratuite.

 

Ogni Socio può candidarsi per tutte le cariche ad eccezione di quella di Presidente alla quale possono candidarsi solo i Soci con almeno 5 anni di iscrizione continuativi.

 

Il responsabile delle comunicazioni avrà cura di esporre all’albo del Club notizia dell’avvenuta Assemblea con l’indicazione degli argomenti trattati, rinviando i Soci alla lettura dei verbali, qualora richiesto.

Art. 14 – Il Presidente

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Club Sub Amici del Mare nonché potere di firma di tutti gli atti.

 Qualora il Presidente fosse impossibilitato all’esercizio delle proprie funzioni e, nel caso ricorra la necessità dell’assunzione di una decisione o firma di un atto, questi saranno assolti dal componente del Consiglio Direttivo con la più alta anzianità associativa.

       Il Presidente cura la conservazione dei verbali delle Assemblee per almeno 10 anni.

Art. 15  - Segretario economo

Il Segretario economo, preferibilmente esperto di ragioneria e contabilità, raccoglie ed archivia tutta la documentazione amministrativa e legale del Club; produce il rendiconto economico e finanziario delle attività del C.S.A.d.M. nei termini previsti all’art. 9); cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese.  Redige e cura il registro dei Soci.

È responsabile verso il Consiglio direttivo delle somme affidategli nonché del patrimonio del Club.

 

Art. 16  - Direttore Didattico

 

Il direttore didattico, preferibilmente un istruttore subacqueo, si occupa di tutte le attività tecniche della scuola; entro il 30 settembre di ogni anno Sociale, predispone e sottopone al Consiglio Direttivo il programma e il calendario delle attività didattiche da svolgere in piscina, nonché il programma teorico da sviluppare in aula, suddiviso nei vari livelli (Open Water Diver, Advanced  ecc.).

 

Aggiorna i programmi didattici sulla base di eventuali nuove tecniche legate alla disciplina subacquea; contatta, coordina e tiene i rapporti con gli istruttori.

 Per l’espletamento di tale funzione il Direttore Didattico può delegare parte dei compiti o farsi coadiuvare da altri Soci.

 

Art. 17 - Responsabile delle relazioni pubbliche e responsabile organizzativo

 

          Tali Responsabili si occupano delle relazioni pubbliche sia interne che esterne.

 In particolare, per esempio, avranno il compito di modificare, aggiornare e migliorare il sito web del Club, di controllare la posta elettronica, di creare e stampare materiale per il Club eventualmente previsto dai vari organi nell’ambito delle attività, organizzare le promozioni delle attività laddove previste, ecc. ecc..

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento del C.S.A.d.M. può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci effettivi aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

 In caso di scioglimento l’Assemblea nomina un liquidatore, scelto anche al di fuori dei Soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità Sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

 

Art. 19 – Responsabilità

  

         Il C.S.A.d.M. non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni occorsi ai propri Soci durante le attività Sociali del medesimo.

 

Art. 20 – Recepimento direttive

        Il C.S.A.d.M. si impegna a recepire le norme e direttive emanate dal CONI; Il C.S.A.d.M. può deliberare di affiliarsi a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate o ad Enti di promozione sportiva, impegnandosi fin da ora a conformarsi ai relativi statuti e regolamenti.

Art. 21 – Varie

        Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni delle vigenti leggi.

        Vimercate, 28 gennaio 2005

vigor